Regi Lagni, ingegneria borbonica per evitare alluvioni
Regi Lagni, ingegneria borbonica per evitare alluvioni
I Regi lagni costituiscono la rete idrografica di canali per
irreggimentare le acque, prevenire le inondazioni e tenere a disposizione le
acque in caso di siccità. Si trovano nel
territorio a nord di Napoli.
I canali, i lagni (nome antico, con cui s’identificava il corso d’acqua
che attraversava il Nolano, s’impaludava nella piana campana) sono detti Regi
perché la loro storia è legata all’amministrazione borbonica. I Re Borbone,
infatti, ampliarono, completarono e perfezionarono l'assetto della rete abbozzata
nel '600.
Attentissime e particolareggiate erano le prescrizioni per mantenere le
acque pulite e salubri no perché le norme di controllo dei loro alvei per
evitare inondazioni, come si evince dalla legge del 1833 che riporto più sotto.
L'efficienza di quest’opera ingegneristica, all’avanguardia per
l’epoca, è un esempio di tecnologia orografica ammirevole e i nostri antenati
non conobbero le frane che vediamo oggi.
Il canale principale attraversa la pianura campana da est a ovest, dall’area nolana fino al litorale Domizio, attraversando il territorio di comuni popolosi come Nola, Marigliano, Acerra, Caivano, Marcianise, Casal di Principe, Villa Literno, Castel Volturno: una fascia a cavallo tra le province di Napoli e Caserta, per un tragitto lungo 55 chilometri, a cui vanno aggiunti 210 chilometri di canali secondari, che confluiscono “a spina di pesce” nell’asta principale.
Il canale principale attraversa la pianura campana da est a ovest, dall’area nolana fino al litorale Domizio, attraversando il territorio di comuni popolosi come Nola, Marigliano, Acerra, Caivano, Marcianise, Casal di Principe, Villa Literno, Castel Volturno: una fascia a cavallo tra le province di Napoli e Caserta, per un tragitto lungo 55 chilometri, a cui vanno aggiunti 210 chilometri di canali secondari, che confluiscono “a spina di pesce” nell’asta principale.
Nati come opera di contenimento delle acque, gli alvei borbonici si
sono trasformati, dal novecento in poi, in un’appendice scarica fognaria.
Più di un milione e mezzo di residenti, infatti, sono compresi nei
comuni del bacino idrografico, con insediamenti industriali, pratiche agricole
intensive e una presenza diffusa di aziende zootecniche.
Oggi, all’interno di questo
territorio, che comprende settantatré comuni delle province di Napoli e
Caserta, sono stati censiti migliaia di siti contaminati o potenzialmente
contaminati, oppure luoghi di abbandono incontrollato di rifiuti.
Regolamento per la polizia de Regi Lagni di Terra di Lavoro approvato
nel Contiglio ordinario di Stato de 16 giugno 1833.
Ari. 1. La pescagione ne’regi Lagni non potrà essere esercitata che da
colui, che ne prende l'affitto dalla Direzione generale, o dalle persone di sua
dipendenza , e co' modi e norme che
verranno determinate ne' contratti di locazione, dirette principalmente
alla conservazione dell'opera di bonificazione. In conseguenza rimane ad ogni
altro proibita la pescagione suddetta con qualsivoglia mezzo, e l'affittatore
avrà la facoltà d’impedirla co'suoi agenti riconosciuti dalla Direzione
generale.
Art. 2. E proibito di passare e traversare i Lagni medesimi a piedi o a
cavallo, o pure con carrozze, carrette, carri, e ogni altro genere di vetture,
o animali, ovvero con bestiame di ogni sorta , piccola o grande che sia.
Art. 3. È proibito di far abbeverare ne'canali de' regi Lagni il
bestiame di qualunque specie.
Art- 1. E proibito di far pascolare sugli argini de' regi Lagni
qualunque specie di bestiame grande o piccolo. È eccettuato da questo divieto
il bestiame pecorino, che si appartiene a colui che prende in fìtto dalla
Direzione il dritto del pascolo sugli argini suddetti, secondo le norme e
condizioni che verranno stabilite ne’contralti di locazione, che ne farà la
Direzione medesima.
Art. 5. È proibito di macerare in qualsivoglia sito dei regi Lagni
canape, lino, o altro vegetabile che richiegga questa specie di preparazione.
Art. 6- Tutti i proprietari delle macerazioni solite, o gore, dette
fusari, anticamente stabilite in confine de' regi Lagni, e che attualmente ne
sono in possesso , e parimente i proprietari di quelle che scaricano ne' canali
stessi le loro acque di macerazione , non potranno eseguire ne'tempi propri la
macerazione delle canape e de' lini senza l' annuale permissione in iscritto
della Direzione generale de' ponti e strade. I tempi propri delle macerazioni
sono dal 1° luglio al 31 agosto di ciascuni anno, salvo al Direttor generale,
per causa straordinaria, o di stagione ritardata, e sopra dimanda
dell'interessato, di accordare, come finora ha praticato, una proroga di
macerazione oltre il 31 agosto, senza però che possa estendersi al di là del di
15 settembre.
Art. 7. Affinché quelli degli anzidetti fusari, a quali la Direzione
generale avrà accordata la licenza di macerazioni, siano provveduti di acque, e
possano incominciare le macerazioni per lo designato giorno 1° luglio, la
Direzione generale permetterà , che sin dal 20 giugno vengano stabilite le
corrispondenti solite parate ne' Regi Lagni.
Art. 8- Le parate non potranno essere costruite che di soli tavoloni
senza pietre, zolle, fascine, o altro diverso materiale; né potranno essero
elevate all' altezza maggiore di palmi quattro e mezzo sul fondo del lagno,
secondo che risulta dal corrispondente regolatore di fabbrica. Dove la
larghezza del lagno è maggiore di palmi ventiquattro, ne’laterali della parata
si alzeranno i tavoloni per altri palmi due , oltre i quattro e mezzo ,
lasciando un risciacuatojo , o sia spiga nel mezzo della parata medesima della
larghezza di soli palmi ventiquattro..
Art. 9. Per quei fusari i cui regolatori di fabbrica sono stati
ribassati di livello, uniformemente al ribassamento eseguito nel fondo del
lagno, sarà permesso di stabilire le parate di tavoloni col di loro ciglio
superiore allo stesso antico livello che avevano prima del ribassamelo , e ciò
a tutto l' anno 1835.
Per le macerazioni dall'anno 1836 in poi il ciglio superiore delle
parate dovrà avere sulla platea del regolatore ribassato la stessa elevazione
di palmi quattro o mezzo che prima aveva sull’antico livello di detta platea.
Ari. 10. In ogni fusaio alla bocca d' introito , per la quale vi si
introducono le acque dei lagni, ed alla
bocca d' esito , per la quale le acque di macerazione o sono restituite a
canali dei lagni , o pure passano ad un fusaro inferiore , debb'esservi una
cateratta in fabbrica regolarmente costrutta a luce rettangolare, della
larghezza non maggiore di palmi quattro e mezzo con soglia e stipiti di pietra
forte, nei quali siano intagliate le scanalature per farvi scendere un
portellone di legname, che perfettamente la chiuda.
Art. 11. Per quei fusari pe'quali le acque debbono passare dal lagno
maestro al lagnuolo , e da questo nella bocca d'introito , esiste una tromba in
fabbrica a traverso dell'argine, che frammezza i due canali. Una tale opera
debb'essere mantenuta in perfetto stato dal proprietario del fusaro contiguo
cui riguarda, e
debb'essere egualmente munita di portellone tra stipiti e soglia di
pietra forte, che dovrà solo aprirsi ne' tempi di macerazione, e rimaner chiusa
per tutto il rimanente dell' anno, affinché non vi sia comunicazione di acqua
tra i due canali.
Art. 12. La soglia della cateratta di esito debb'essere situata ad un
livello per un palmo superiore al fondo naturale del fusaro, quando è in istato
di nettezza, acciò non possano essere trasportati ne' lagni i depositi delle
macerazioni.
Art. 13. Stabilite le solite parate in ciascun fusaro, che ne abbia
avuta la permissione, si far volgere in esso le acque, e dopo riempiuto se ne
chiuderà la bocca d'introito col portellone , il cui orlo superiore dovrà
essere di once tre sottoposto al ciglio superiore della parata. Le acque
fluenti del lagno, superando il ciglio della parata, e quello del portellone
della cateratta d'introito, proporzionalmente cadranno tanto nella parte
inferiore del lagno, quanto nel canale d' introito del fusaro, per la così
detta rinfrescalura.
Art. 14. Poiché le acque de' Regi Lagni sono variabili in ogni anno, sarà
fissato anno per anno in ogni portellone d'introito la larghezza della sezione
viva dell'acqua occorrente per la rinfrescatura, sulla considerazione che tutte
le acque de' lagni, vengano divise tra tutti i fusari in parti proporzionali.
A tale oggetto il Direttore generale disporrà che un Ingegnere della
Direzione generale non più tardi del 26 giugno esegua sopra luogo la fissazione
della larghezza dell'anzidetta sezione viva di ogni cateratta, e ne faccia
rapporto immediatamente alla Direzione generale.
I reclami che i diversi proprietari dei fusari potessero produrre
avverso una tale ripartizione di acque saranno presentati non più tardi del 1°
luglio, e rimane nella facoltà del Direttor generale, ove lo creda, di disporre
una revisione inappellabilmente.
Per evitare che i proprietari de' fusari possano nella minima parte
alterare queste luci di derivazione, saranno le medesime racchiuse in piccole
casette di fabbrica , le cui chiavi saranno depositate nella Direzione
generale.
Art. 15. Dopo spirato il termine del di 31 agosto, o quello della
proroga , per quattro giorni continui si faranno prima uscire da' fusari le
acque di macerazione, e quindi si faranno passare per essi le acque chiare ad
oggetto di lavare le vasche. E terminati i quattro giorni dovranno i
proprietari o gli affittatori de' fusari
togliere le parate , e nettare il fondo del Lagno da ogni ingomberamento che per effetto delle parate medesime vi sarà
stato prodotto.
Laddove ciò venisse trascurato , oltre la multa di cui si parlerà
nell'art. 28, la Direzione generale farà togliere le parate e sgombrare il
fusaro dall’appaltatore de' lavori di spurgo de' Regi Lagni a prezzi del
relativo appalto, aumentati del decimo a riguardo della stagione e della
prontezza. E la somma risultante dalla misura che ne farà l'Ingegnere, sarà
addebitata al proprietario o affittatore negligente, e riscossa per mezzo di
lista di carico, come ogni altro cespite della Direzione generale Art. 10.
Per facilitare lo spurgo sarà permesso di praticare ad un lato della
soglia nella sua grossezza un canaletto largo un palmo , ed un palmo profondo ,
che , dopo messo a secco e nettato il fusaro , dovrà essere diligentemente ed
esattamente chiuso con fabbrica.
Art. 17. Lo spurgo o nettamento del fusaro potrà essere eseguito da
settembre a tutto il mese di marzo.
Art. 18. Ne' primi quindici giorni di aprile la Direzione generale
dovrà disporre una verificazione generale di tutti i fusari, e per quelli che
non si troveranno perfettamente in regola, tanto per il loro nettamento ,
quanto per tutte le altre condizioni richieste dal presente regolamento , sarà
proibita la successiva macerazione (Con Real Rescritto del 2 marzo 1836 fu
prescritto che non trovandosi li fusari nettali, e posti in regola da'proprietarii
vi si dovrà provvedere dalla Direzione generale de'Ponti, e Strade a di loro
danno col metodo d' urgenza, senza bisogno di citazioni, ed avvisi).
Art. 19. Sarà obbligo de' proprietari e degli affìttatori de' fusari
animati dalle acque vive che corrono pe' Regi Lagni , di tenerli per lo intero
loro perimetro perfettamente arginati a cominciar dal punto ove l'acqua de'
lagni si deriva per introdurla nel fusaro, e terminando al punto in cui si
restituisce l'acqua nei lagni dopo servita alle macerazioni. Una tale arginatura
debb'essere atta ad impedire ogni traboccamento, sbandimento, o dispersione di
acque.
Art. 20. Oltre alle parate permesse coll’Art.. 7° non potranno
costruirsene altre in qualunque tempo e per qualsivoglia oggetto.
Art 21. E vietato egualmente di stabilire passaggi a traverso dei Regi
Lagni, o di mettere in quei canali qualunque ostacolo che arresti , ritardi ,
diverga , o pregiudichi comunque il corso delle acque , e gli scoli ai quali sono
esse destinale ; di danneggiare in qualsivoglia modo gli argini , e gli alberi
che ivi sono piantati ; in fine di fare qualunque novazione sulle ripe ed
argini de' lagni suddetti diretta a deviare le
acque nei fondi adiacenti per qualsivoglia uso.
Art. 22. Non potendosi presumere che altri all' infuori de' proprietari
de'fondi siti sulle due sponde dei lagni, o i loro conduttori, abbiano
interesse di stabilire passaggi a traverso dei Regi Lagni ; cosi laddove la
suddetta contravvenzione si verifichi , i proprietari o conduttori suddetti
soggiaceranno solidariamente all'ammenda, ed alla spesa necessaria per la
distruzione del passaggio medesimo, secondo che in appresso sarà indicato.
Qualora poi si verificassero novazioni sulle ripe ed argini de' Regi
Lagni, dirette a deviare le acque ne' fondi adiacenti per qualsivoglia uso, in
questo caso all' ammenda , ed alla rifazione del danno soggiacerà il solo
proprietario o conduttore del fondo posto sulla ripa , o dal lato dell'argine
dove si è verificata la novazione , giacché essi solamente poteano avere
interesse a si fatta operazione.
In ambedue i casi preveduti in questo articolo resterà salvo ai
proprietari suindicati di agire contro gli esecutori della operazione vietata ,
per rivalersi del danno sofferto.
Art. 23. I possessori de' fondi confinanti cogli argini , e coi canali
dei Regi Lagni secondo gli antichi bandi e regolamenti non potranno seminare, e
piantare alberi, o coltivare in qualunque modo a minore distanza di palmi
dodici dal piede esteriore degli argini medesimi, o del ciglio della ripa
qualora non vi sia argine.
Se mai si trovassero ancora alberi piantati tra i limiti sopra
indicati, i proprietari dovranno tagliarli tra sei mesi dalla pubblicazione del
presente regolamento , ed in modo che niun danno ne risulti ai Regi Lagni.
Elasso tal termine, gli alberi suddetti si considereranno come
abbandonati da' proprietari e resteranno
a beneficio della Tesoreria generale , e la Direzione generale li farà tagliare
a particolare sua cura.
Art 21. Sono conservati in vigore gli antichi stabilimenti, coi quali
era imposto l' obbligo ai possessori di quei fondi che hanno fossi di scolo
influenti ne’ Regi Lagni di costruire i corrispondenti ponticelli in fabbrica
sopra ciascuno de' suddetti fossi per dare il passaggio a piedi ed a cavallo a'
custodi dell' opera.
Art. 23. Le contravvenzioni all'art. 1° relative alla pescagione
saranno punite coll’'ammenda di carlini dieci, e del doppio in caso di
recidiva, colla detenzione da uno a tre giorni , e colla perdita degli ordegni
, salvo la pena maggiore in caso di parate giusta il seguente art. 28.
Art. 26. La multa medesima sarà inflitta a coloro che traverseranno i
Regi Lagni a piedi o a cavallo, o pure con vetture di qualunque specie.
Art. 27. Per i bestiami che in
contravvenzione dell'art. 2" traverseranno i Regi Lagni, e pascoleranno
sugli argini, ovvero siano abbeverati ne' canali, sarà applicata la multa solidalmente a danno
dei proprietari, custodi e conduttori,
di carlini sei per ogni bufalo;
di carlini tre per ogni bue, cavallo, asino, porco, o capra;
di carlino uno pur ogni pecora.
Tali multe saran doppie in caso di recidiva.
Art. 28. Le contravvenzioni agli articoli 6 a 16 , 19 , 20 , 21 e 23
saranno punite colla stessa pena della detenzione da uno a tre giorni , e colla
multa non maggiore di ducati cento , né minore di ducati cinquanta , oltre il
rifacimento de'danni ed interessi verso il fisco, salvo i dritti dei terzi.
Art. 29. I sindaci giudicheranno le contravvenzioni sopra enunciate le
quali importino detenzione ed una multa non maggiore di ducati sei.
Per le altre importanti e multe maggiori e detenzione, ne giudicheranno
i Consigli d' Intendenza.
Le forme, esclusa la redazione de'verbali che verrà appresso stabilita,
saranno quelle prescritte dalla legge de' 25 marzo 1817.
Art. 30. I guardalati ed i loro soprastanti, non che qualunque altro
agente della Direzione generale de' ponti e strade incaricato della custodia e
mantenimento de' Regi Lagni, invigileranno sulle contravvenzioni al presente
regolamento.
Art. 31. I processi verbali, che saran distesi dagli agenti suddetti,
conterranno il giorno in cui la contravvenzione si sarà verificala. Il nome, il
cognome, il domicilio ed il grado del compilatore. Il luogo della
contravvenzione. I nomi, cognomi, domicili e le qualità de'contravventori,
quando queste circostanze saranno conosciute da' compilatori.
Gli strumenti adoperati, o pure l'indicazione che il tempo o gli
strumenti non possono in quell'atto definirsi con precisione, tutte lo
circostanze che saranno allora scoverte
per far conoscere il reato secondo le differenti sue specie. Le pruove e gli
indizi che esistono contro i colpevoli. La data della chiusura del processo
verbale. Il tutto secondo il modello in istampa alligato al presente
regolamento (I).
Ari. 32. Gli agenti suindicati per l'osservanza del presente
regolamento avranno tulle le facoltà concesse
a'guardiani comunali coll' articolo 288 della legge del 12 dicembre
1816.
Ari. 33. I verbali anzidetti saranno presentati all'Eletto incaricato
della polizia del più vicino comune non più tardi del terzo giorno dopo la
conoscenza della contravvenzione che n' è l'oggetto, e ne sarà confermata la
verità con giuramento. I’Eletto noterà sul verbale la data della presentazione,
e la conferma giurata.
Nel caso che i compilatori de' processi verbali non sappiano, scrivere
, nello stesso termine faranno a voce il loro rapporto giurato a l’Eletto, il
quale redigerà il verbale della contravvenzione nella cancelleria comunale con
tutte le indicazioni prescritte nell'art. 33 e vi apporrà la sua firma.
Art. 34. In ambedue i casi previsti nell' articolo precedente, l'
Eletto dovrà rilasciar copia del verbale
all'agente della Direzione
generale, dal quale ne sarà rimesso un esemplare alla Direzione, pe' canali
regolari.
Art. 35. I verbali degli agenti suddetti faranno piena fede in
giustizia, fino alla iscrizione falso.
Art. 36. I verbali ricevuti secondo l'art. 33 saranno rimessi tra
ventiquattro ore dall' Eletto al sindaco, il quale, secondo le diverse
competenze procederà con le norme indicate nell' art. 29.
In ogni caso il sindaco potrà far rilasciare gli animali e gli oggetti
sequestrati ai contravventori che li reclamassero, offrendo sufficiente ed
idonea cauzione.
Art. 37. Qualora la contravvenzione riguardasse stabilimento di parato
senza permissione , passaggi a traverso de' canali , ed altri ostacoli di cui a
parola nell'art. 21, che ritardassero, deviassero o arrestassero il corso delle acque de'
lagni; rottura o altri simili lumi negli argini e nelle ripe, in tal caso gli
agenti della Direzione generale con l'assistenza del sindaco o di uno degli
ufficiali della polizia rurale e municipale del più vicino comune, faran subito
rimettere le cose al pristino stato. Di ciò egli ne formeranno un separato
processo verbale, che sarà anche firmato dal suddetto uffiziale di polizia che vi avrà assistito, e che
conterrà pure la indicazione della spesa erogata per la riduzione dell'
innovato.
Un esemplare di tale verbale sarà rimesso alla autorità enunciata nell'
art. 33, ed un altro alla Direzione generale, onde potersi disporre il carico
della spesa contro chi di dritto, colle solite liste alla Tesoreria generale.
Art. 38. Allorché ne' fondi privali aderenti a' Regi Lagni si
formassero opere e costruzioni di qualunque natura, o si raccogliessero
materiali che fossero indizio di attentati che si volessero prossimamente
commettere su' lagni medesimi, gli agenti menzionati nell'articolo 30 sotto la
loro più stretta responsabilità ne faranno rapporto alla Direzione generale tra
le 24 ore , e raddoppieranno la vigilanza sopra luogo.
Essi dovranno ancora a seconda de'casi richiedere alle autorità
competenti mano forte per impedire ogni attentato. Potranno del pari, tutte le
volte che sorprenderanno i contravventori nell'esercizio di qualsivoglia
operazione vietata, imporre loro la cessazione, adoperando all' uopo anche
altra forza pubblica che richiederanno.
Art. 39. Tanto ne' casi in cui si sopprimano opere già eseguite in
contravvenzione , quanto in quelli ne' quali si facciano sospendere quelle che
si sorprendono in atto di essere consumate, i materiali, strumenti, e qualunque
oggetto all' uopo adoperalo saranno confiscati, e descritti ne' verbali, e
rimarranno a disposizione dell' autorità competente.
Art. 40. Tutte le volte che i soprastanti de' Regi Lagni o gli altri
custodi addetti a questi corsi di acqua , trascureranno di adempire senza alcun
ritardo a quanto vien loro prescritto col presente regolamento, sia per
oscitanza allo adempimento de' propri doveri , sia per colpevole intelligenza
coi contravventori , saranno puniti colla sospensione o destituzione del loro
impiego ; salvo le ulteriori misure di rigore , applicabili a seconda de'
casi
Art. 41. Delle somme delle multe sarà fatto versamento nella real
Tesoreria generale. Della metà di esse disporrà il Ministro delle Finanze in
favore degli impiegati ed agenti della
Direzione generale dei ponti e strade , fra' quali verranno considerati i
capienti alle seguenti proporzioni:
Per un terzo dell' intera somma di multa sino alla somma di ducati sei.
Per un quatto da ducati sei ed un grano sino alla somma di ducati
cinquanta.
Per un sesto da ducati cinquanta ed un grano in sopra.
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tratto da (pp.545-550)
Rosalba Valente
Rosalba Valente
Regi Lagni
Stato Italia
Regioni Campania
Lunghezza 56 km
Bacino idrografico 1095
km²
Sfocia Mar Tirreno, tra la foce
del Volturno ed il Lago di Patria
I Regi Lagni sono un reticolo di canali rettilinei, perlopiù
artificiali, il cui bacino si estende nel territorio italiano per un'area di
circa 1.095 km² attraversando le province di Caserta, Avellino, Napoli e
Benevento e 99 comuni, per un numero di abitanti equivalenti (sia d'ambito
civile che industriale) pari a circa 2.796.360.
Indice
1 Etimologia
2 Cenni storici
3 Caratteristiche
4 Comuni
5 Note
6 Voci correlate
Etimologia
La designazione "lagni", generalmente attribuita a una
deformazione dell'idronimo "Clanio", sembra essere in realtà la forma
generalmente assegnata in area campana a corsi d'acqua contraddistinti da
caratteristiche ricorrenti, a sua volta rientrante in un'antica designazione
idronimica che ha riguardato l'intera penisola. In questo modo sarebbe il
Clanio a essere un lagno (sia pure molto noto anche grazie alla citazione
riservatagli da Virgilio) per caratteristiche sue proprie e non i lagni (anche
quando poco noti) a dovere il nome al Clanio. In questa prospettiva il nome
"lagni" appare compatibile, in chiave storico-linguistica, con
"Clanio", anticamente Clanis, essendone un'evoluzione pienamente possibile
nell'area di pertinenza.
Cenni storici
I Regi Lagni sono frutto di un'opera di canalizzazione e bonifica
avviata dal viceré spagnolo Pedro Fernández de Castro nel 1610 e terminata nel
1616 per porre fine ad un problema che da secoli attanagliava la Campania
Felix: le frequenti inondazioni del fiume Clanio[3] che tormentavano le
popolazioni locali e impedivano lo sviluppo urbanistico sin dall'epoca
pre-romana. Il primo lagno costruito fu il "Lagno Vecchio".
La Regione Campania, con la delibera di giunta regionale n. 1344 del 6
agosto 2009, ha stanziato 50 milioni di euro per un piano d'azione di chiusura
o risanamento ambientale e riqualificazione dei Regi Lagni. Al 2010 molti dei
Regi Lagni sono stati chiusi o bonificati.
Caratteristiche
Classificati oggi dal d. lgs. 152/1999 come corpo idrico
artificiale[4], i Regi Lagni raccolgono acque piovane e sorgive convogliandole
dalla pianura a Nord di Napoli per oltre 56 km da Nola verso Acerra, Brusciano,
Pomigliano d'Arco, Afragola, Giugliano e quindi al mare, tra la foce del
Volturno ed il Lago di Patria, estendendosi lungo 110 000 ettari pianeggianti dalle
grandi qualità agrarie delimitati a nord-ovest dal litorale domizio e dal
bacino del Volturno, a sud-est dall'area casertano-nolana e a sud-ovest dai
Campi Flegrei.
La qualità delle sue acque è inquinata[1], come descritto nell'allegato
1, quanto segue:
« I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico
superficiale presentano alterazioni gravi e mancano ampie porzioni delle
comunità biologiche di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale
inalterato.
La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in
concentrazioni da gravi effetti a breve e lungo termine sulle comunità
biologiche associate al corpo idrico di riferimento. »
Comuni
Zona nolana: Avella, Baiano,
Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Comiziano,
Domicella, Lauro, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Marzano di Nola,
Moschiano, Mugnano del Cardinale, Nola, Pago del Vallo di Lauro, Palma
Campania, Quadrelle, Quindici, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Paolo
Belsito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Sirignano, Sperone, Taurano,
Tufino, Visciano.
Acerra-Giugliano: Acerra,
Afragola, Brusciano, Caivano, Casalnuovo di Napoli, Casandrino, Casoria,
Castello di Cisterna, Grumo Nevano, Giugliano in Campania, Mugnano di Napoli,
Pomigliano d'Arco, Sant’Antimo, Villaricca.
Area casertana: Arienzo,
Arpaia, Aversa, Cancello e Arnone, Capodrise, Capua, Carinaro, Casal di
Principe, Casaluce, Casapesenna, CastelVolturno, Cesa Casagiove, Casapulla,
Caserta, Cervino, Curti, Frignano, Grazzanise, Gricignano di Aversa, Lusciano,
Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Parete, Portico di Caserta, Recale,
San Marco Evangelista, San Nicola la Strada, San Prisco, San Tammaro, Santa
Maria Capua Vetere, S. Cipriano d’Aversa, S. Marcellino, S. Maria la Fossa,
Sant’Arpino, San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico, Succivo, Teverola,
Trentola-Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno.
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