LE DOGANE DI TERRA DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

LE DOGANE DI TERRA 
                     DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

Decreto portante la classificazione delle dogane della frontiera di terra

Napoli 12 Luglio 1824




FERDINANDO I PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SIClLIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.



Vista la legge del di primo di giugno 1817 ed il nostro decreto degli 8 di marzo di questo anno, relativo alla classificazione delle dogane del littorale de’ nostri dominj al di qua del Faro;

Sulla preposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il nostro ordinario Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:



Art. 1. Le dogane della frontiera di terra del nostro regno saranno divise in due classi: 1° d’importazione ed esportazione non limitata;

2° d importazione ed esportazione limitata pe’ generi su’ quali il dazio non dovrà eccedere i ducati dodici



Art. 2. Saranno dogane d importazione ed esportazione non limitata Portella per Fondi, Castelluccio, Casabiggiani in Villa Carmine, Cittaducale, Carsoli, Martinsicuro per Giulia.



Art.3. Le dogane d’importazione ed esportazione de’ generi su’ quali il dazio non dovrà eccedere i ducati dodici saranno le seguenti: Lenola, Pastena, S.Giovanni Incarico, Collenoci, Isoletta, Roccavivi, Civitellaroveto, Capistrello, Cappapadocia, Cavaliere, Tufo, Leofreni, Borgo S.Pietro, Capradosso, Cantalice, Cittareale, Grisciano, S.Vito Teramano, Passo di Civitella, S.Egidio e Controguerra;



Art. 4. I conduttori de’ generi che dall’estero saranno introdotti per terra ne’ nostri dominj di qua del Faro, dovranno battere le strade qui appresso indicate:



Per la dogana di Fondi, entrando nel regno percorreranno la strada regia consolare che passa per 1’Epitaffio, Portella, Fondi, Itri e Mola.

Per la dogana di Lenola entrando nel regno percorreranno la strada detta Quercia del Monaco che va in Lenola.

Per la dogana di Pastena entrando nel regno percorreranno la strada che porta alla Madonna delle Macchie, e da questa direttamente per la piana in Pastena.

Per la dogana di S.Giovanni Incarico entrando nel regno percorreranno la strada detta Fontanelle che va in S.Giovanni Incarico.

Per la dogana d’Isoletta entrando nel regno percorreranno la strada rotabile detta Santa Giusta che va in Isoletta.

Per la dogana di Collenoci entrando nel regno percorreranno la strada rotabile che porta alla Zingardara, ov’è la detta dogana di Collenoci.

Per la dogana di Castelluccio entrando nel regno percorreranno la strada rotabile detta de’Colli che va in Castelluccio.

Per la dogana di Roccavivi entrando nel regno percorreranno la strada detta Prato di Campoli che va in Roccavivi.

Per la dogana di Civitellaroveto entrando nel regno percorreranno la strada detta Serra di S.Antonio e della Croce che va in Civitellaroveto.

Per la dogana di Capistrello entrando nel regno percorreranno la strada detta Serra di S.Antonio, S.Vito e Pescocanale, che va in Capistrello.

Per la dogana di Cappadocia entrando nel regno percorreranno la strada detta Cesacotta e Serra che va in Cappadocia.

Per la dogana di Cavaliere entrando nel regno percorreranno la strada detta Rivotorto che va in Cavaliere.

Per la dogana di Carsoli entrando nel regno percorreranno 1’antica strada Valeria ora detta del Trajetto che va in Carsoli.

Per la dogana di Tufo entrando nel regno percorreranno la strada detta dell’Aja vecchia che va in Tufo.

Per la dogana di Leofreni entrando nel regno percorreranno la strada detta della Pozzella e delle Cimate della foce che va in Leofreni.

Per la dogana di Borgo S.Pietro entrando nel regno percorreranno la strada detta Pereto del poggio Vittiano al ponte che va in Borgo S.Pietro.

Per la dogana di Capradosso entrando nel regno percorreranno la strada detta S’Bucetto che va in Capradosso.

Per la dogana di Cittaducale entrando nel regno percorreranno la strada consolare detta Salara che va in Cittaducale.

Per la dogana di Cantalice entrando nel regno percorreranno la strada detta delle Fossate che va in Cantalice.

Per la dogana di Casabiggiani sita in Villa Carmine entrando nel regno percorreranno la strada di Casapulcina che va in Casabiggiani, o pure quella detta Valleorticara che va anche in Casabiggiani.

Per la dogana di Cittareale entrando nel regno percorreranno la strada detta Forchetta che va in Cittareale.

Per la dogana di Grisciano entrando nel regno percorreranno la strada detta Romana via fiume Tronto che va in Grisciano.

Per la dogana di S.Vito Teramano entrando nel regno percorreranno la strada che direttamente porta in essa chiamata via S.Vito.

Per la dogana di Passo di Civitella entrando nel regno percorreranno la strada detta Galluccio che va nel passo di Civitella.

Per la dogana di S.Egidio entrando nel regno percorreranno la strada rotabile detta Fonte del rocco che va in S.Egidio o pure quella detta della Cona della Madonna delle grazie che va an che in S’Egidio.

Per la dogana di Controgucrra entrando nel regno percorreranno la strada del mulino di Controguerra che va nello stesso Controguerra.

Per la dogana di Martinsicuro per Giulia entrando nel regno percorreranno la strada regia consolare del ponte che va direttamente in Martinsicuro e Giulia



Art.5

Le attuali nostre dogane d’Isola, Sora, S.Germano Tagliacozzo Pelrella e Leofari rimangono abolite



Art.6

La dogana limitata di Carsoli divenuta giusta 1’articolo 2 del presente decreto, dogana illimitata sarà in correlazione pe’ transiti colla dogana pontificia di Riofreddo, un vece dell’abolita dogana di Tagliacozzo



Art.7

Tutti i generi esteri che saranno sorpresi ne’ lenimenti de’ comuni confinanti collo Stato estero in istrade diverse da quelle indicate nell’articolo 4, sfornite della bolletta a pagamento verranno arrestati in contrabbando, e sottoposti alle pene stabilite nelle leggi in vigore. Sono eccettuate da tali disposizioni le mercanzie che essendo suscettive di bollo doganale, ne fossero munite.



Art.8

La dogana di Silvi sarà compresa nella disposizione dell’articolo 3 del citato nostro decreto degli 8 di marzo di questo anno.



Art.9

Tutte le disposizioni contenute nella enunciata légge del dì primo di giugno 1817 che non sono contrarie al presente decreto restano in vigore.



Art10

Le disposizioni contenute nel presente decreto cominceranno ad avere la di loro esecuzione dal dì primo del prossimo mese di settembre.

Art.11

Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto



Firmato FERDINANDO II

Rocco Michele Renna

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